Le fonti storico-educative nella Basilicata di età liberale

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1881-1900

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Biografie storiche e didattiche degli istituti scolastici 1881-1900

bibliography

  • P. Donà, Monografia sul Regio Liceo-Ginnasio Salvator Rosa e Convitto Nazionale in Potenza, Potenza, Tipografia Santanello, 1884
  • Regolamento interno del Convitto annesso alla Regia Scuola Normale Raffaella Settembrini, Lagonegro, Tipografia Del Sirino, 1894

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Donà Pietro

Monografia sul Regio Liceo-Ginnasio Salvator Rosa e Convitto Nazionale in Potenza

Tipografia Santanello 1884 Potenza,18 Marzo 1884.

Potenza, Capoluogo della Provincia di Basilicata , se da tempo remoto aveva importanza non poca come centro di affari e come centro amministrativo e giudiziario, difettava assolutamente di un Istituto di istruzione e di educazione, per cui la popolazione, i notabili del paese e le famiglie degli impiegati che dovevano ivi risiedere per ragioni di ufficio, fin dall'aprile 1816 fecero pubbliche istanze al Governo dei Borboni, perchè avesse provveduto a tanto bisogno. Ma a queste istanze, a queste vive premure si rispondeva ora con vaghe promesse ed ora con dinieghi, perchè quel Governo non poteva avere troppo a cuore la istruzione della gioventù, e perchè nel vicino Comune di Avigliano erasi già da qualche tempo impiantato un embrione di Collegio che in nessuna maniera poteva servire ai bisogni della Provincia, e per l'angustia di quel locale, e per la nessuna importanza del Comune. Malgrado questi rifiuti però, la civica rappresentanza potentina non si ristette dall'insistere, e le sue pratiche durate per ben due anni, caldamente raccomandate dai più influenti cittadini della provincia, indussero alla fine Ferdinando Iad emettere in data 22 Luglio 1818 un Reale Rescritto, col quale si ordinava che il Collegio di Basilicata, esistente in Avigliano, si fosse traslocato in Potenza, Capoluogo della Provincia. Siffatta concessione fu subordinata alla condizione che il Comune avesse avuto un locale capace di contenere convenevolmente tutti gli alunni interni ed esterni che avessero frequentato il nuovo Collegio istituito su di una base più ampia e più importante. Fu allora che il Comune volse le sue mire al Palazzo ex-Baronale di proprietà dei Conti Loffredo, locale abbastanza soddisfacente per le esigenze di quei tempi, vuoi per la sua situazione topografica, vuoi per la vastità delle fabbriche, e non mancò, animato da vivo interesse, di volgerne preghiera al proprietario dell'edificio, il quale accettò la proposta fattagli e il progetto di permuta contenuto nella deliberazione del decurionato del 22 Settembre 1818. La permuta infatti fu conchiusa, previe tutte le formalità di legge, con istrumento del 13 Novembre 1821, redatto dai notai Gaetano Grippo e Nicola Maria Ricciuti; sicchè il Comune di Potenza, per effetto di tale atto pubblico, divenne proprietario del Palazzo ex-baronale dei Conti Loffredo, ed i Conti Loffredo a loro volta divennero proprietari dei fondi rustici comunali denominali Foi e Cerreta. Per condurre a termine questa permuta occorsero ben lunghi tre anni, per cui la soddisfazione dei desiderii della popolazione potentina veniva rimandata spesso a tempo indeterminato, e quasi sempre senza valide e legali ragioni. Non mancarono difficoltà di ogni maniera tra le quali principalissime quelle che si riferivano alla nuova destinazione dell'edilizio.

Compiuti appena tutti questi alti, l'Amministrazione Comunale, a suo esclusivo carico, pose mano ai non pochi lavori di restauro per ridurre una casa privata ad un luogo di studio e di educazione, ed i lavori tutti nell'aprile 1824 si trovavano ultimati, in modo che l'Intendenza di Basilicata (ora Prefettura) con nota speciale invitava il Sindaco a fare la consegna dello stabile alla Commissione Amministrativa del Real Collegio, acciocchè il Comune potesse rimanere sciolto da ogni altra obbligazione, essendosi in quel tempo già nominato il Rettore nella persona del signor Domenico Antonio Passarella. Ma sorsero nuove difficoltà, e la consegna venne rimandata sino al 10 marzo dell'anno successivo 1825, perchè nuovi bisogni di nuove riparazioni sorgevano per l'apertura del Collegio e per l'impianto del Convitto. Dopo tutte queste pratiche sbrigate attraverso molteplici difficoltà, finalmente le scuole furono aperte sotto la direzione del summentovato Passarella, e appena 18 Convittori ebbe il Convitto in quel primo anno, con un personale insegnante quasi tutto locale. Il numero degli Alunni andava anno per anno ora decrescendo ora aumentando, e non si potrebbe presentemente, per difetto assoluto di notizie statistiche, segnalare il progresso di questo Collegio in quel primo momento della sua vita. Giova soltanto ricordare la meschinità del suo bilancio, per inferirne che la sua importanza morale ed economica doveva essere abbastanza limitata. Di vero il suo attivo era formato dalle seguenti partite che anno per anno subivano delle leggiere modificazioni:

1.° Dal Governo per assegno di mantenimento Duc. 4291: 60, pari a L. 18239: 30 2.° Dal G. L. del Debito Pubblico Duc. 154, pari a L. 654:50 3.° Dai Comuni della Provincia per posti gratuiti Duc. 610, pari a L. 2592:50 4.° Dalla Provincia per supplemento Dotazione Duc. 500, pari a L. 2125:00 5.° Da pensione degli allievi Duc. 1808, pari a L. 7684:00 Totale L. 41295:30

Dal 1825 al 1840 furono varii i Rettori; Domenico Antonio Passarella fu il primo; gli successe Vito Autilio, indi Antonio Pace, ultimo Francesco Coronati, che dovette abbandonare il suo posto perchè, arrestato nel 1849, venne condannato a 19 anni di ferri, accusato di amore alla Patria. Qui ognuno immagini in quale abbandono e scompiglio dovè rimanere questo Collegio nei tempi tumultuosi che succedettero il 1848 sino al 1850 in cui Ferdinando II , con decreto firmato a Caserta il 20 Giugno, fu sollecito disporre che il Real Collegio di Potenza si fosse affidato ai Padri della Compagnia di Gesù, i quali ne avrebbero assunto l'amministrazione, la disciplina e la istruzione, con l'assegno della rendita annua di duc. 6000, pari a Lire 25500.

Le Scuole ed il Convitto vennero quindi nelle mani dei Padri Gesuiti. Che cosa questi abbiano fatto, come abbiano amministrato la rendita e come impartita la istruzione e l'educazione nel periodo di tempo compreso dal 1850 al 1860, non è dato ad alcuno rintracciare; imperocchè quasi tutti gli atti dei Padri Gesuiti venivano avvolti nel più segreto mistero. Venne il 18 Agosto 1860, la rivoluzione mandò via i Padri Gesuiti, e formato appena il Governo Dittatoriale in questa Provincia, proclamandosi l'unità d'Italia con Vittorio Emanuele , furono aperte le scuole, auspice il nome di Salvator Rosa , richiamandosi in servizio tutto quel personale direttivo ed insegnante che nel 1849 era stato destituito. Dopo poco tempo sorse una vertenza tra il Municipio di Potenza e l'amministrazione della Provincia intorno all'obbligo rispettivo delle riparazioni occorrenti al Collegio Salvator Rosa ed al Convitto Nazionale; e questa vertenza non ebbe la sua definitiva risoluzione che nel 1868. Il Comune, per esonerarsi dall'obbligo abbastanza grave delle riparazioni, respingeva il dritto di proprietà che per lo innanzi vantava sull'edificio, mercè lo istrumento stipulato con i Conti Loffredo, ed aveva ragione, imperocchè con altro istrumento pubblico, reso esecutivo per l'art. 18 della Sovrana risoluzione del 18 gennaio 1853, si era contrattata una nuova permuta, avendo il Municipio pel fabbricato del Collegio, ottenuto la casa provinciale detta di Cortese; ed il Consiglio Provinciale nella tornata del 27 settembre 1869, sulla relazione del Consigliere Lauria, deliberò ritenersi di proprietà della Provincia il locale del Collegio Salvator Rosa . Il Convitto non potè essere impiantato prima del 1864 per tante e svariate ragioni che non giova il numerare, e fu aperto con una bilancio attivo di lire 39368,81. La retta annuale degli alunni era di lire 425, e durò così sino al 1874, dal quale anno in poi venne aumentata a lire 600, come è al presente. N. 53 Comuni della Provincia erano riuniti in consorzio pel mantenimento di sei posti semigratuiti, e pagavano insieme la somma totale di lire 2769,50, mentre l'amministrazione Provinciale per altri quattro posti semigratuiti pagava l'altra somma di lire 2400. In seguito molti Comuni si ritirarono dal Consorzio, ed ora non ne sono rimasti che 16 per il mantenimento di 2 soli posti semigratuiti, mercè l'annuo pagamento di lire 625.

Occorrerebbe far ora una particolareggiata statistica dei Convittori che popolarono il Convitto dal primo suo impianto; ma per quante ricerche si sieno fatte, non si poterono rintracciare che i seguenti dati: Anno scolastico 1870-71 N.° 55 Anno scolastico 1871-72 N.° 66 Anno scolastico 1872-73 N.° 89 Anno scolastico 1873-74 N.° 77 Anno scolastico 1874-75 N.° 79 Anno scolastico 1875-76 N.° 78 Anno scolastico 1876-77 N.° 57 Anno scolastico 1877-78 N.° 63 Anno scolastico 1878-79 N.° 58 Anno scolastico 1879-80 N.° 58 Anno scolastico 1880-81 N.° 60 Anno scolastico 1881-82 N.° 89 Anno scolastico 1882-83 N.° 96 Anno scolastico 1883-84 N.° 76

Quale che possa essere il valore della presente e breve monografia è opportuno il constatare che le notizie in essa contenute furono cercate con deligenza e pazienza, frugando in polverose carte dimenticate chi sa da quanti anni, e riscontrando gli Archivi Provinciali e Municipali ove si rinvennero pratiche incomplete e disordinate, e forse per la prima volta consultate.

IL PRESIDE-RETTORE DONÀ PIETRO

Regolamento interno del Convitto annesso alla Regia Scuola Normale Raffaella Settembrini in Lagonegro Lagonegro , Tipografia del Sirino 1894

REGOLAMENTO INTERNO Disposizioni generali. ART. 1 - Il Convitto Raffaella Settembrini, annesso alla R. Scuola Normale Femminile Inferiore, istituito dal Municipio di Lagonegro , per quanto concerne l'ordinamento amministrativo interno e la Direzione disciplinare e morale, dipende da un Consiglio Direttivo, a senso dell' art. 124 del Regolamento delle Scuole Normali, approvato con R. Decreto in data 14 settembre 1889. ART. 2 - La vigilanza disciplinare del Convitto viene esercitata dal Consiglio Direttivo per mezzo del Presidente del Consiglio stesso, che è pure Direttrice della Scuola Normale. ART. 3 - L'invito alle adunanze ordinarie del Consiglio Direttivo, coll'ordine del giorno relativo, sarà comunicato a ciascun membro qualche giorno avanti, e quello per le adunanze straordinarie, almeno ventiquattro ore prima. ART. 4 - Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno redatte dal Segretario in apposito verbale firmato dal medesimo e dal Presidente, e ne sarà data lettura per l'approvazione, nella successiva adunanza. ART. 5 - Le alunne del Convitto sono poste sotto la immediata dipendenza della Direttrice e sorvegliate a norma del presente Regolamento. Direttrice. ART. 6 - La Direttrice ha l'obbligo d'invigilare con ogni diligenza per la parte disciplinare ed amministrativa: a) All'esatta osservanza del Regolamento concernente il Convitto; b) Al perfezionamento morale delle alunne, mantenendo e facendo mantenere vivo in esse l'affetto verso la famiglia e verso la patria, ed il rispetto per le istituzioni nazionali; c) All'applicazione allo studio; d) A far loro acquistare l'abito di persone gentili e ad ammaestrarle in tutto ciò che è richiesto dal vantaggio del vivere domestico, nei modi e nelle forme stabilite dal presente Regolamento. ART. 7 - Ad essa compete di corrispondere coi parenti delle convittrici, della cui condotta, profitto nello studio, stato di salute ed altro che occorre, li tiene ordinariamente informati ogni bimestre; e straordinariamente ogni qual volta se ne presenti occasione. Delle malattie gravi, secondo il parere del medico, darà loro notizia nel più breve tempo possibile. ART. 8 - Veglia sulla condotta del personale di servizio, e non permetterà mai che esso prenda colle alunne domestichezza di sorta, nè che da loro riceva a sua insaputa ordini e comunicazioni di qualsiasi natura. Vigilerà poi che persone estranee al Convitto non vi sieno ammesse in ore di notte. ART. 9 - Le trasgressioni degl'inservienti verranno dalla Direttrice, denunziate al Consiglio Direttivo o al Municipio, per gli opportuni provvedimenti. Convittrici. ART. 10 - Nel Convitto, a norma dell'art. 129 del sovraccennato Regolamento per le Scuole Normali, saranno ammesse soltanto le alunne delle classi normali e preparatorie, e della quarta e quinta elementare, non quelle delle classi inferiori. ART. 11 - Nell'atto di consegnare le giovanette alla Direttrice, ciascun parente scriverà in apposito registro, il nome del o dei raccomandatarii a cui desidera che la Direttrice si rivolga per ogni eventualità. ART. 12 - La retta annuale da pagarsi da ciascuna convittrice è di L. 300, a bimestre anticipato. (Ogni alunna nell'entrare in Convitto deve depositare nelle mani della Direttrice lire 30, le quali debbono servire per acquisto di libri e di oggetti di cancelleria, e per gli altri bisogni che possono occorrere nella scuola e nel convitto. Della somma se ne renderà conto alla famiglia dell'interessata bimestralmente). Per l'ammissione in Convitto si chiede un'età non inferiore ai 9 anni e non superiore ai 20; però l'ammissione è sempre subordinata all'ammissione nelle suddette classi. ART. 13 - Le convittrici, conosciuto il nobile scopo per cui sono ammaestrate e vivono in quest'istituto d'istruzione e di educazione, devono, oltre ai doveri generali: a) Osservare esattamente l'orario del Convitto, e tutte le prescrizioni del presente regolamento ed ubbidire puntualmente agli ordini della Direttrice. b) Presentarsi alle lezioni col massimo rispetto e colla massima decenza nella persona. c) Evitare qualunque pettegolezzo o atto che offenda la civiltà o il buon costume. ART. 14 - L'alunna, in Convitto, deve fare due note identiche degli oggetti componenti il suo corredo, e rimetterle alla Direttrice. Questa, dopo aver verificato l'esistenza degli oggetti indicati, restituirà una delle note ponendovi la firma e il numero d'ordine che sarà dato all'alunna in Convitto. Ad ogni richiesta della Direttrice, l'alunna dovrà consegnarle le chiavi del proprio baule. Ciascuna convittrice dovrà essere fornita di un sufficiente corredo di biancheria. Dovrà pure avere i seguenti capi di corredo: 6 lenzuola, 6 federette, 6 tovaglioli, 6 asciugamani, 1 coperta di lana, 1 imbottita, 2 coperte bianche di cotone, 2 copriguanciali. Tutto l'occorrente per l'acconciatura e pulizia del corpo. ART. 15 - Tutta la biancheria dovrà essere marcata colle iniziali della convittrice e col predetto numero d'ordine. ART. 16 - Le convittrici devono mantenere perfetto silenzio nel tempo dello studio ed anche nel refettorio, se non ne siano dispensate dalla Direttrice; senza il permesso di questa non debbono allontanarsi dal proprio posto, nè uscire dalla sala di studio. ART. 17 - È vietato portare alle convittrici oggetti di ornamento molto appariscenti. ART. 18 - Le acconciature del capo saranno semplici e modeste. ART. 19 - Le convittrici vestiranno, per uscire, l'abito d'uniforme, e per l'interno indosseranno un abito qualunque, ma decente. ART. 20 - Le convittrici si guarderanno dallo sporcare i muri con iscrizioni, figure, ecc. ART. 21 - Chi sciupa o rompe per disattenzione, dovrà risarcire il danno; e non sapendosi da quale delle alunne fu cagionato, verrà risarcito da tutte in parti uguali. La stessa attenzione dovranno osservare per gli oggetti appartenenti a ciascuna di loro. ART. 22 - Ogni mattina, ciascuna convittrice dovrà rifare il letto proprio, avendo cura di tenere sempre netto il proprio posto. Dovrà pure attendere alla pulizia che le abbisogna per servizio personale, senza mai ricorrere alla servitù e alle stesse sue compagne, nè per favore, nè con pagamento. ART. 23 - Ad ogni dormitorio sarà preposta, in principio d'anno, quella fra le convittrici che più si distinguerà per la buona condotta e serietà di carattere, la quale dovrà sorvegliare sulla condotta della camerata, coadiuvando in tal modo l'opera della Direttrice. Essa durerà in tale incarico finchè non si renderà immeritevole di questa prova di stima e di fiducia. ART. 24 - Ogni settimana saranno preposte ai dormitorii una o più allieve, secondo che disponga la Direttrice, per turno. Esse dovranno spazzare, alla domenica, e aver cura che restino netti, e che non vi rimanga roba sudicia, aprire le finestre per rinnovare l'aria, e richiuderle la sera o quando è cattivo tempo. ART. 25 - Un'altra alunna, pure per turno, in ogni settimana farà il servizio del lavatoio, ed altre tre attenderanno alla pulizia delle sale da studio, avendo cura che niuna delle loro compagne lasci intorno sudiciume di qualsiasi natura. ART. 26 - Le casse o i bauli che contengono la biancheria o i libri dovranno essere sempre in ordine. Non si terrà presso il letto altra roba all'infuori di ciò che serve per uso giornaliero, e non si dovrà tenere biancheria od abiti sparsi qua e là nel dormitorio. Ciascuna allieva avrà nel guardaroba un numero sufficiente di attaccapanni; la biancheria sudicia si terrà in apposito luogo, in un sacchetto di tela, e ciascuna allieva terrà il suo col proprio nome e numero. ART. 27 - Le allieve di servizio dovranno ricevere, insieme colla Direttrice, il bucato e farne la divisione, riscontrando la nota che ciascuna allieva avrà consegnato alla stessa Direttrice la domenica mattina. ART. 28 - Tanto nella sala di studio, che a tavola, il posto sarà assegnato dalla Direttrice ART. 29 - Non è permesso di chiedere in prestito alle compagne quanto è necessario per lo studio e per lavoro, salvo casi eccezionali, dovendo ciascuna allieva esserne provveduta. ART. 30 - Le allieve esterne della Scuola Normale non potranno mai sotto nessun pretesto studiare in Convitto, e non potranno, senza il consenso della Direttrice, chiedere libri o quaderni in prestito alle convittrici. E queste si asterranno dal chiedere alcuna cosa ad imprestito alle esterne, senza il permesso della Direttrice. ART. 31 — Al suono della campana le allieve dovranno subito riunirsi e scendere o salire ordinatamente, secondo i casi. ART. 32 - Le convittrici non dovranno mai dare ordini direttamente alle persone di servizio, ma scrivere ciò di cui abbisognano nel libro, che la Direttrice terrà appositamente sul tavolo della Direzione, e nelle ore che saranno dalla medesima destinate. ART. 33 - Così pure saranno da essi destinate apposite ore per dare e ricevere lavori di sarto, di calzolaio, ecc. Le persone però a ciò incaricate non potranno parlare alle alunne se non col permesso della Direttrice. ART. 34 - Le convittrici assisteranno e prenderanno parte ai lavori della cucina, per turno, nei giorni e nelle ore che verranno destinate dalla Direttrice; senza pregiudizio per lo studio e per l'orario. È peró interdetto, l'ingresso in cucina senza il permesso della Direttrice. ART. 35 - Il Convitto somministrerà alle allieve: latte e caffè alla mattina, o latte solo o frutta, secondo la stagione. Frutta, formaggio od altro, alla colazione del mezzo giorno. Minestra, una pietanza o frutta, al desinare; pane e vino a sufficienza, e quest'ultimo al solo desinare. ART. 36 - È proibito alle convittrici, senza il consenso espresso della Direttrice: 1° Di esportare dalla tavola cibi o bevande di qualsiasi qualità; 2° di cedere alle compagne tutto o parte del proprio pasto. ART. 37 - Le alunne adempiono ai doveri religiosi nella chiesa destinata dalla Direttrice, assistite da lei o da chi ne fa le veci. ART. 38 - La preghiera verrà fatta dalle allieve sotto la vigilanza della Direttrice o di chi la rappresenta. Divertimenti, Passeggiate e Permessi diversi. ART. 39 - Sono permessi, in tempo di ricreazione, i divertimenti approvati dal Consiglio Direttivo, sulla proposta della Direttrice. ART. 40 - E cosi pure dallo stesso Consiglio saranno deliberati i divertimenti carnevaleschi. ART. 41 - Vi sarà, tempo permettendolo, passeggiata fuori dell'istituto, accompagnate dalla Direttrice, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal rispettivo orario. ART. 42 - Sarà concesso alle alunne di recarsi in famiglia nelle vacanze di Natale o Carnevale o Pasqua, secondo che delibera il Consiglio Direttivo. La richiesta o l'accompagnamento dovrà esser fatto dai genitori, o da chi ne fa le veci, e durante l'anno scolastico nel caso di urgenti e gravi bisogni da giustificarsi. Visite alle Convittrici. ART. 43 - Le visite dalle alunne si ricevono nei giorni di festa, dal tocco alle due e mezzo. Si fa eccezione per quelli che vengono appositamente da altri paesi a vedere le loro figlie of parenti, i quali saranno ricevuti in qualunque giorno ed ora, tolto, s'intende, l'ora delle lezioni o del pasto, e non più tardi delle ore 7 della sera, e non prima delle 7 di mattina. ART. 44 - Nelle visite di parenti o di persone conosciute, ad eccezione dei genitori, o di chi ne fa le veci, le alunne saranno sempre assistite dalla Direttrice. ART. 45 - A nessuna persona che non sia addetta all'Istituto è lecito d'introdurvisi, senza licenza della Direttrice. Corrispondenza delle Convittrici. ART. 46 - Il segreto epistolare colle famiglie è inviolabile; però la Direttrice, per ragione educativa, può mandare ai genitori le lettere d'incerta provenienza dirette alle alunne. ART. 47 - È severamente proibito ogni carteggio clandestino. Premi e Castighi. ART. 48 - Le convittrici che si segnaleranno per diligenza nell'adempimento dei loro doveri e per singolare bontà di costumi, potranno, in seguito a favorevole rapporto della Direttrice, godere dei premi assegnati nell'Art. 138 del vigente Regolamento per le Scuole Normali. ART. 49 - Le pene da infliggersi alle convittrici, secondo le mancanze, sono quelle contemplate dall'Art. 139 del predetto Regolamento. Disposizioni diverse. ART. 50 - Tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento sarà deliberato dal Consiglio Direttivo. ART. 51 - Non è permessa alcuna innovazione contraria all'orario e al regolamento stabilito dal Consiglio Direttivo. ART. 52 - Sono annullati tutti i regolamenti anteriori alla pubblicazione del presente. Il Presidente Della Lena Margherita Il Segretario Marimò Carolina I Membri del Consiglio Direttivo Pesce Carlo Aldinio Giovanni Marimò Carolina Visto: Approvato dal Consiglio Provinciale Scolastico di Potenza nell'adunanza del 28 maggio 1892. Potenza , 28 maggio 1892. Il Prefetto Presidente VITALE ERCOLE

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